Corso di formazione RSPP rischio medio

360,00

Durata del corso ore 32

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa

Descrizione

Corso di formazione RSPP rischio medio proposto da corsi di formazione online si rivolge ai datori di lavoro di aziende con medio rischio ed è svolto ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Corso di formazione RSPP rischio medio normativa

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
Artigiani e industrie (1) fino a 30 Lavoratori
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
Altre aziende fino a 200 Lavoratori

Corso di formazione RSPP rischio medio progamma

Moduli Programma:

  • NORMATIVO – GIURIDICO
  • GESTIONALE – Gestione ed organizzazione della sicurezza
  • TECNICO – Individuazione e valutazione dei rischi
  • RELAZIONALE – Formazione e Consultazione dei Lavoratori

Durata 32 ore

Costo €360,00+IVA

Una volta conclusa la formazione, verrà rilasciato attestato di partecipazione (previa frequenza del 90% delle ore di formazione previste).

Sede attività formativa: Viale Europa 262 Alcamo (TP)

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

L’ Articolo 33 del D.Lgs. 81/08 prevede i seguenti compiti per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali:

1) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

2) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

3) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

4) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

5) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

6) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.